Stiamo ormai entrando nel vivo della predisposizione della dichiarazione dei redditi per l’anno 2015 e riteniamo di fare cosa gradita ricordando le modalità di compilazione a tutti coloro che durante l’anno 2015 hanno conservato digitalmente almeno un documento fiscale.
Come ormai noto, il DMEF del 17.06.2014 ha abolito l’obbligo di comunicazione all’Agenzia delle Entrate dell’impronta degli archivi fiscali soggetti a conservazione digitale. L’art. 5 comma 1 del Decreto prevede che la stessa comunicazione venga effettuata attraverso la compilazione della dichiarazione dei redditi:
“1. Il contribuente comunica che effettua la conservazione in modalità elettronica dei documenti rilevanti ai fini tributari nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di riferimento.”
Di conseguenza al modello Unico SC (Società di Capitali) è stato aggiunto il rigo RS104 attraverso il quale il contribuente può dichiarare di aver o meno sottoposto a conservazione digitale documenti fiscalmente rilevanti.
Le istruzioni recitano. “per comunicare di aver effettuato la conservazione in modalità elettronica dei documenti rilevanti ai fini tributari nel periodo d’imposta di riferimento”:
- il codice 1, qualora il contribuente nel periodo di riferimento, abbia conservato in modalità elettronica almeno un documento rilevante ai fini tributari;
- il codice 2, qualora il contribuente nel periodo di riferimento, non abbia conservato in modalità elettronica alcun documento rilevante ai fini tributari (art. 5, comma 1, D.M. 17 giugno 2014)
Per quanto riguarda i soggetti fiscali diversi dalle Società di Capitali, le regole di compilazione sono le medesime; l’unico elemento che cambia è il codice del rigo da compilare:
- RS140 del modello Unico PF (Persone Fisiche)
- RS40 del modello Unico SP (Società di Persone)
- RS83 del modello Unico ENC (Enti non Commerciali ed Equiparati)
Non c’è la possibilità di indicare né il tipo di documento conservato né l’anno fiscale di appartenenza, anche se su quest’ultimo punto non sembrano esserci dubbi: non conta a quale anno fiscale appartenga il documento che viene conservato digitalmente, ma solo se lo si è conservato durante l’anno oggetto della dichiarazione.
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