Prosegue la nostra rubrica in cui rispondiamo ai vostri quesiti più frequenti per fare chiarezza sui punti ancora oscuri e per far sì che la fatturazione elettronica sia un vantaggio e non un ostacolo.
Oggi parliamo di imposta di bollo sui documenti informatici, CUP e CIG per le fatture elettroniche e fatturazione elettronica per gli enti no-profit.
Quando pagare l’imposta di bollo sui documenti informatici?
Il pagamento dell’imposta di bollo di documenti informatici fisicamente rilevanti è disciplinato dall’art. 6 del DMEF 17.06.2014.
In sostanza, non potendo applicare la marca da bollo sulla fattura, si dovrà procedere al pagamento dell’imposta tramite modello F24 – codice tributo 2501 – entro 120 giorni dalla data di chiusura dell’esercizio fiscale.
Quindi, per chi chiude l’esercizio a dicembre, i bolli si pagheranno entro aprile dell’anno dopo.
Nell’XML PA dovrà essere indicato, per ogni fattura, l’importo del bollo; nel portale Fattura Facile il campo da compilare è sempre disponibile.
E’ sempre obbligatorio che le fatture elettroniche verso la PA riportino CUP e CIG nel caso di appalti pubblici?
- Il codice CIG e il codice CUP devono essere indicati esclusivamente nei casi previsti dalla normativa vigente:
- il CIG – Codice Identificativo di Gara , è un codice associato a ciascun appalto o lotto per garantire la tracciabilità dei flussi finanziari. È un codice alfanumerico lungo 10 caratteri
- il CUP, Codice Univoco di Progetto, è il Codice che identifica e accompagna un progetto d’investimento pubblico in tutte le sue fasi. È un codice alfanumerico lungo 15 caratteri
Sono naturalmente escluse da questo obbligo le fatture che già per normativa non richiedono tali codici, come per esempio quelle legate a contratti di lavoro conclusi dalle stazioni appaltanti con i propri dipendenti, a contratti aventi a oggetto l’acquisto o la locazione di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni nonché a contratti relativi ai servizi di arbitrato e conciliazione.
Il Tracciato dell’XML PA prevede che, in presenza di CIG o CUP, sia sempre indicato almeno un numero di ordine o di contratto o di convenzione.
Le prestazioni erogate dagli enti non profit o altri soggetti non titolari di partita IVA che emettono fattura verso la PA sono soggette all’obbligo di fatturazione elettronica verso la Pubblica Amministrazione?
L’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica verso la PA costituisce solo una diversa modalità di emissione della fattura, ma non incide sui presupposti per l’emissione della stessa, di cui agli articoli 1 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972. In altri termini, i soggetti che prima della scadenza del nuovo obbligo, non erano tenuti ad emettere fattura verso la PA perché non obbligati dalla normativa vigente, anche successivamente a tale data non sono obbligati ad emettere fattura elettronica. Questi soggetti, pertanto, potranno continuare a certificare le somme percepite in base a convenzioni con la PA, emettendo note di debito in forma cartacea, senza l’obbligo di ricorrere alla fatturazione elettronica.
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A presto!